a.a. 2024-2025 GUIDA DELLO STUDENTE - STUDENTI
3. SOSPENSIONE, DECADENZA E RINUNCIA AGLI STUDI
Sospensione degli studi
Se sei iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica/magistrale e intendi proseguire i tuoi studi presso un’Università straniera o un’Accademia militare o presso i corsi di Master, Scuole di specializzazione, TFA o Dottorati di ricerca puoi presentare dal 1° agosto al 4 ottobre 2024, senza procedere al rinnovo dell’iscrizione, domanda di sospensione degli studi, la cui durata deve essere pari ad almeno un anno accademico (salvo casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, giustificati dalle date di inizio del corso che si intende frequentare), indirizzata al Rettore, in carta legale da € 16,00 (modulo disponibile alla pagina Modulistica).
Potrai in seguito, se non sarai incorso in decadenza, inoltrare domanda al Rettore per ottenere la riammissione al corso di studi precedentemente seguito, ove attivato, alle stesse condizioni maturate all’atto della sospensione e chiedere il riconoscimento degli studi svolti presso il nuovo corso (abbreviazione di carriera).
Al termine del periodo di studio all’estero dovrai riprendere l’iscrizione all’Università di Bergamo dall’anno di corso successivo a quello dell’ultima iscrizione.
In caso di mancata attivazione del corso frequentato in precedenza, verrai ammesso d’ufficio al corrispondente corso di laurea di nuova attivazione.
Sarai tenuto al pagamento di diritto fisso di ricognizione pari a € 200,00 per ogni anno di sospensione, ridotto a € 50,00 a partire dal quinto anno.
NB: la Legge 12 aprile 2022, n. 33 ha introdotto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore. A seguito della pubblicazione del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 del Ministro dell’Università e della Ricerca, sono state disciplinate le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, di master o di dottorato di ricerca, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, a partire dall'anno accademico 2022-2023.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina https://www.unibg.it/studiare/iscriversi/tipi-iscrizione
Consulta le FAQ: FAQ applicazione L. 33/2022 e DM attuativo 930/2022; Faq - aggiornamento 1° marzo 2024.
In caso di iscrizione ad altri corsi universitari per i quali non è consentita la contemporanea iscrizione rimane valida la possibilità di avvalersi della sospensione degli studi nei casi sopra citati (prosecuzione degli studi presso Università straniere, Accademie militari, Master, Scuole di specializzazione, TFA, Dottorati di ricerca). Per le stesse casistiche, sarà inoltre consentita la sospensione dagli studi per gli studenti che vogliano iscriversi presso altro ateneo senza usufruire della contemporanea iscrizione.
In entrambi i casi, durante il periodo di sospensione lo studente non potrà effettuare alcun atto di carriera e non potranno essere riconosciuti eventuali crediti maturati durante la frequenza del corso di studi per il quale è stata richiesta la sospensione.
VISITING STUDENT
Se intendi proseguire gli studi presso un’Università straniera sei tenuto a:
• inoltrare all’Università straniera domanda di accoglimento in qualità di visiting student;
• ottenere i programmi degli esami che intendi sostenere all’estero da far approvare ai docenti dell’Università di Bergamo che dovranno in seguito riconoscere gli esami;
• inoltrare alla competente struttura didattica richiesta di autorizzazione a sostenere esami all’estero;
• avanzare domanda di sospensione dagli studi presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Al termine del periodo di studio all’estero dovrai riprendere l’iscrizione all’Università di Bergamo dall’anno di corso successivo a quello dell’ultima iscrizione.
Il periodo di studio svolto all’estero non verrà computato nella tua carriera scolastica.
Sarai tenuto al pagamento di un diritto fisso di ricognizione pari a € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto a € 50,00 a partire dal quinto anno.
INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Nel caso in cui decidessi - per motivi personali - di interrompere temporaneamente gli studi, la sospensione avverrà automaticamente a seguito del mancato rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico successivo.
Nel momento in cui desiderassi riprendere gli studi, sarai tenuto, se non incorso in decadenza, al pagamento di un diritto fisso di ricognizione pari a € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto a € 50,00 a partire dal quinto anno (modulo disponibile alla pagina Modulistica).
Nel caso in cui venissi ammesso ad un’annualità di corso di laurea non più attiva, verrai ammesso d’ufficio al corrispondente corso di laurea di nuova attivazione.
INTERRUZIONE DEGLI STUDI PER MATERNITÀ/INFERMITÀ GRAVI E PROLUNGATE
Le studentesse che decidessero di interrompere temporaneamente gli studi, per l’anno di nascita di ciascun figlio, dovranno presentare apposita domanda di interruzione degli studi nel periodo indicato.
Nel caso di studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, la sospensione avverrà a seguito della presentazione della domanda online di interruzione degli studi.
Nel momento in cui tali studenti volessero riprendere gli studi, se non incorsi in decadenza, non saranno tenuti al pagamento del diritto fisso di ricognizione sopra indicato.
La domanda di sospensione per "maternità" o "infermità gravi e prolungate" si compila online direttamente dallo Sportello studenti cliccando la sezione "Carriera - domanda di sospensione carriera". Puoi dichiarare eventuali esami non ancora registrati e allegare documenti; al termine della procedura, riceverai una e-mail attestante la conclusione del processo.
Attenzione: Se farai richiesta di interruzione studi per uno dei motivi sopraindicati non potrai sostenere esami per l’a.a. 2024-2025 né chiedere la revoca di tali benefici nel corso dell’anno accademico.
Per approfondimenti consulta la pagina Altre riduzioni e agevolazioni.
NB: Gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2024-2025 ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico non possono sospendere gli studi per l'anno accademico 2024-2025.