a.a. 2023-2024 GUIDA DELLO STUDENTE - STUDENTI

A.A. 2023-2024 GUIDA DELLO STUDENTE - STUDENTI

3. SOSPENSIONE, DECADENZA E RINUNCIA AGLI STUDI

Decadenza dagli studi universitari

  • Se sei uno studente fuori corso iscritto ad un corso attivato ai sensi del D.M. 509/99 o ante D.M. 509/99 incorri nella decadenza dallo status di studente universitario se non sostieni (anche con esito negativo, purché verbalizzato) alcun esame previsto dall’ordinamento per otto anni accademici consecutivi.
  • Se sei uno studente fuori corso iscritto a tempo pieno ad un corso attivato ai sensi del D.M. 270/2004, per non incorrere in decadenza devi superare le prove mancanti al completamento della tua carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso di studio (ad esempio, 3+6 anni di iscrizione fuori corso in caso di corso di laurea triennale, 2+4 anni di iscrizione fuori corso per le lauree magistrali, 5+10 anni di iscrizione fuori corso per le lauree magistrali a ciclo unico).
  • Se sei uno studente fuori corso iscritto a tempo parziale, per non incorrere in decadenza devi superare le prove mancanti al completamento della tua carriera universitaria entro un termine pari alla durata del tuo percorso formativo (dopo 6, 4 e 10 anni di iscrizione fuori corso rispettivamente per le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico).

Ai fini della decadenza il termine ultimo per sostenere gli esami è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di iscrizione. Gli anni di iscrizione come ripetente, gli anni di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. Allo stesso modo, il pagamento del contributo di iscrizione non fa venir meno i termini per la decadenza.

Se sei uno studente decaduto presso un corso di studio dell'Ateneo e scegliessi di iscriverti, entro l'anno accademico successivo a quello di decadenza, al medesimo corso di studio, ove a numero programmato locale, sarai esonerato dalla prova di ammissione.

Attenzione: qualora tu abbia superato tutti gli esami di profitto e debba sostenere solo l’esame di laurea o di diploma o la prova finale non incorrerai nella decadenza.

Il decorso del termine per la decadenza si interrompe in caso di passaggio ad un altro corso di laurea.

Attenzione: per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.

Consulta il Regolamento (Regolamento in materia di decadenza dagli studi universitari).